Cass. civ. n. 1255 del 4 febbraio 2000

Testo massima n. 1


Nel rito del lavoro, in cui il dispositivo della sentenza letto in udienza assume rilevanza esterna e non è modificabile in occasione del deposito della sentenza comprensiva della motivazione, non ha rilievo sostanziale e la circostanza che la sentenza depositata, contenente una motivazione coerente con il tenore del dispositivo letto in udienza, rechi – evidentemente per un errore materiale, correggibile con la relativa procedura – un dispositivo di opposto contenuto, ed è quindi inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga denunciato il contrasto tra la motivazione e quest'ultimo dispositivo.

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