Cass. pen. n. 5182 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - SCELTA DELLE MISURE (CRITERI) - Custodia cautelare in carcere - Sostituzione con gli arresti domiciliari - Richiesta di persona in stato di detenzione di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita - Valutazione - Criteri - Fattispecie.


Ai fini della sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari, il diritto costituzionalmente garantito della persona detenuta ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita deve essere oggetto di una valutazione che, caso per caso, operi un adeguato contemperamento con l'opposto interesse alla tutela della collettività. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento reiettivo dell'istanza di sostituzione della misura carceraria con quella autocustodiale, con autorizzazione a recarsi presso un centro medico specializzato, proveniente da detenuta imputata del reato di cui all'art. 416-bis, cod. pen., in ragione dell'acclarato "ruolo nevralgico" da costei ricoperto all'interno del sodalizio criminale di tipo camorristico).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 24515 del 2023

Normativa correlata

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST.