Cass. civ. n. 11061 del 24 agosto 2000

Testo massima n. 1


La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., riguarda le ipotesi di decisioni adottate su ricorsi per nullità della sentenza o del procedimento e cioè per vizi in procedendo, di cui non si è tenuto conto per un errore meramente percettivo (svista o puro equivoco) nel controllo degli atti del procedimento pregresso ovvero nell'esame degli atti dello stesso processo di cassazione, mentre è esclusa la revocabilità delle sentenze suddette per le quali si deduca un errore riguardante un atto difensivo della parte e che sia radicalmente inidoneo ad incidere direttamente sui poteri cognitori e decisori della Corte di cassazione. (Nella specie la Corte — proprio in ragione della ritenuta non decisività dell'errore di percezione nel controllo degli atti processuali — ha ritenuto inammissibile il ricorso per revocazione per omesso esame del controricorso erroneamente ritenuto tardivo).

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