Cass. civ. n. 10821 del 16 agosto 2000
Testo massima n. 1
In caso di mancata indicazione sulla copia del ricorso per cassazione notificato degli estremi della procura speciale rilasciata dal ricorrente al difensore, il rilievo che in tal modo non è consentita la verifica dell'anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notificazione non rende il ricorso inammissibile. Infatti, dal combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 e 369, secondo comma, n. 3 si ricava, con argomento a contrario, che siffatta carenza non costituisce causa d'inammissibilità del ricorso nel caso in cui la procura stessa sia stata rilasciata anziché con atto separato, con dichiarazione a margine o in calce al ricorso.