Cass. pen. n. 4703 del 14 aprile 1999

Testo massima n. 1


In tema di annullamento parziale della sentenza, è configurabile la formazione del giudicato parziale, dovendosi distinguere il momento attinente all'accertamento della responsabilità da quello riguardante la determinazione della pena. Ed invero, la parte della sentenza con la quale viene affermata la responsabilità dell'imputato e quella con la quale viene determinata la pena, costituendo la prima presupposto logico-giuridico della seconda, costituiscono entrambe “disposizioni della sentenza” secondo la dizione adoperata dall'art. 624 c.p.p., di guisa che, se l'annullamento della sentenza riguarda esclusivamente la determinazione della pena, la parte della sentenza riguardante l'affermazione della responsabilità, che non è stata intaccata dall'annullamento, acquista autorità di cosa giudicata, in quanto la stessa non ha connessione essenziale con la parte annullata. (Fattispecie nella quale, annullata la sentenza di merito sui soli punti relativi al giudizio di comparazione tra circostanze e alla determinazione della pena per difetto di motivazione, il giudice di rinvio aveva confermato la sentenza annullata e, nel successivo giudizio di cassazione, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione invocata dal ricorrente, sul rilievo della formazione del giudicato sulla responsabilità).

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