14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 15040 del 5 agosto 2004
Testo massima n. 1
La responsabilità precontrattuale derivante dalla violazione della regola di condotta posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio costituisce una forma di responsabilità extracontrattuale, cui vanno applicate le relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova. Ne consegue che, qualora gli estremi del comportamento illecito siano integrati [ come nella specie ] dal recesso ingiustificato di una parte [ in un contesto connotato dall’affidamento dell’altra parte nella conclusione del contratto ], grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua.
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Testo massima n. 2
Non è legittimamente configurabile un’ipotesi di responsabilità precontrattuale tutte le volte in cui la rottura delle trattative e la mancata conclusione del contratto siano state in anticipo programmate, e costituiscano, pertanto, l’esercizio di una facoltà legittima da parte del recedente.
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