Cass. civ. n. 696 del 26 gennaio 1999
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, anche nel rito introdotto dalla legge 353/1990 l'inserzione di copia non autentica della sentenza impugnata nel fascicolo di ufficio di primo grado — trasmesso dalla cancelleria del giudice a quo — esclude l'improcedibilità dell'appello (sempre che la controparte non ne contesti la conformità all'originale), anche se la parte appellante non abbia prodotto copia autentica del detto provvedimento, senza che assuma, all'uopo, rilievo la mancata costituzione della parte appellata (che, attraverso il suo comportamento processuale, si è posta nella condizione di non poter disconoscere «espressamente» la conformità dell'atto all'originale).