Cass. civ. n. 6573 del 26 giugno 1999
Testo massima n. 1
La formulazione letterale dell'art. 395, n. 1, c.p.c., che limita la proponibilità dell'impugnazione per revocazione della statuizione che sia stata effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra alle sole sentenze pronunciate in unico grado o in grado di appello, valutata alla luce della espressa previsione, ex art. 391 bis c.p.c., della revocazione delle sentenze di cassazione come limitata alla ipotesi in cui esse risultino viziate da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non consente alcuna possibilità di interpretazione estensiva o di applicazione analogica del disposto del citato art. 395 c.p.c., ostandovi il principio di tipicità delle impugnazioni espresso dall'art. 323 c.p.c.