Cass. civ. n. 4913 del 20 maggio 1999

Testo massima n. 1


A differenza dell'acquiescenza parziale, che può essere rilevata d'ufficio, in quanto rientra tra i poteri del giudice individuare i limiti dell'impugnazione, l'acquiescenza totale deve essere eccepita dalla parte interessata e non può essere rilevata d'ufficio.