Cass. civ. n. 12733 del 17 novembre 1999
Testo massima n. 1
In base agli artt. 276, 132, 429 e 437 c.p.c., anche nel rito del lavoro la paternità della decisione spetta al collegio che l'ha deliberata in camera di consiglio, essendo la funzione della lettura del dispositivo solo quella di rendere pubblica ed immodificabile la decisione. Nell'epigrafe della sentenza d'appello, pertanto, deve essere indicato il nominativo dei membri del collegio che ha assunto la decisione e non quello dei componenti del collegio presenti alla lettura del dispositivo, se, per irregolarità, si sia verificata una diversità di composizione.