Cass. civ. n. 1167 del 11 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Nell'espropriazione forzata presso terzi l'accertamento dell'obbligo del terzo avviene, a norma dell'art. 548 c.p.c., attraverso un giudizio di cognizione ordinario, la competenza del quale è attribuita al Pretore oppure al Tribunale con rispettivi criteri del valore, con esclusione, pertanto, della competenza del Giudice di Pace.