Cass. civ. n. 1114 del 10 febbraio 1999
Testo massima n. 1
Non sono impugnabili per revocazione le sentenze di cassazione contrarie ad altra precedente tra le parti avente autorità di giudicato interno, senza che tale principio, enucleabile dal combinato disposto degli artt. 395, n. 5 e 391 bis c.p.c., risulti in contrasto con alcuna norma di rango costituzionale.