Cass. civ. n. 7339 del 27 luglio 1998
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 353 c.p.c. — disponendo la regressione della causa al primo giudice, quando questi abbia negato la giurisdizione affermata invece, dal giudice d'appello — è una norma di carattere eccezionale e, quindi di stretta interpretazione, giustificata solo dall'esigenza di assicurare il doppio grado di giurisdizione di merito. Ma questo presupposto viene meno, e con esso la ratio che giustifica l'applicabilità della norma, nell'ipotesi in cui la decisione del primo giudice, sotto l'apparente e impropria formula del difetto di giurisdizione, contenga, in realtà, il rigetto della domanda.