Cass. civ. n. 6645 del 13 giugno 1995

Testo massima n. 1


La disposizione di cui all'art. 1335 c.c., che, nel prevedere la presunzione di conoscenza di una dichiarazione da parte del destinatario dal momento in cui essa giunge al suo indirizzo, fa salva la possibilità per il destinatario stesso provare di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia, non consente l'estensione al mittente della suddetta possibilità di prova della mancata conoscenza, non essendo suscettibile di interpretazione estensiva in quanto pone una eccezione rispetto alla regola della presunzione di conoscenza. Né tale disposizione lede il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., attesa la disomogeneità concessa al destinatario è infatti tesa ad assicurare, in ipotesi eccezionali nelle quali la presunzione apparirebbe iniqua, il prevalere del principio della effettiva conoscenza, mentre accordare analoga facoltà all'autore della dichiarazione sarebbe soltanto in funzione di agevolargli la possibilità di revoca della stessa.