Cass. civ. n. 4220 del 24 aprile 1998

Testo massima n. 1


La notizia del deposito della sentenza, che il cancelliere dà alle parti costituite con biglietto ai loro difensori, non incide sulla pubblicazione o sulla validità di essa né sul termine per impugnarla, sì che non rileva la ritualità di tale informazione; invece non decorre il termine breve di impugnazione della sentenza se la notifica è effettuata al difensore di una parte presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria ove il giudizio si è svolto, malgrado il luogo di questo rientri nella circoscrizione a cui è egli assegnato, neppure nel caso di domicilio, fuori della circoscrizione indicato nell'atto di costituzione, prevalendo quello legale risultante dall'albo professionale.

Testo massima n. 2


Non passa in giudicato la sentenza pronunciata in causa inscindibile se è tempestivamente impugnata nei confronti di alcune parti soltanto, essendo all'uopo predisposta l'integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti delle altri parti.