14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4310 del 26 marzo 2002
Testo massima n. 1
La presunzione di conoscenza, ai sensi dell’art. 1335 c.c., di un atto recettizio in forma scritta opera per il solo fatto oggettivo dell’arrivo di questo all’indirizzo del destinatario, in quanto non è necessario che il mittente ne provi la ricezione da parte del medesimo o di persona autorizzata a riceverlo ai sensi dell’art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale. Peraltro, la trasmissione e la consegna di un atto unilaterale recettizio al destinatario può essere dimostrata anche mediante elementi presuntivi, mentre è a carico del destinatario la prova di non averne avuto tempestiva notizia senza sua colpa [ fattispecie concernente la diffida ad adempiere un contratto preliminare di vendita ].
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