Cass. civ. n. 146 del 10 gennaio 1998

Testo massima n. 1


La mancanza della sottoscrizione del procuratore nell'originale dell'atto comporta l'inesistenza di questo, mentre la mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dell'atto notificato ne determina la nullità, a meno che non sia possibile desumere la sua provenienza dal procuratore costituito sulla base di elementi contenuti nello stesso atto senza necessità di acquisirli aliunde.

Testo massima n. 2


La mancata riproduzione della procura al difensore nella copia dell'atto d'appello notificato alla controparte non incide sulla validità dell'atto, essendo sufficiente che l'originale della procura sia contenuto in uno degli atti depositati dei quali la controparte abbia possibilità di prendere visione al fine di verificare la tempestività del rilascio e il contenuto della procura.

Normativa correlata