Cass. civ. n. 12857 del 28 dicembre 1998

Testo massima n. 1


La disciplina degli accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) dei crediti di lavoro dettata dall'art. 429 c.p.c. differisce da quella di diritto comune per le seguenti tre caratteristiche: a) la liquidazione del maggior danno è effettuata dal giudice d'ufficio e senza la necessità di una apposita domanda da parte del lavoratore; b) gli accessori decorrono dal giorno in cui matura il credito indipendentemente dai presupposti previsti dall'art. 1219, secondo comma, c.c. per la mora ex re; c) l'elemento della colpa del datore di lavoro è irrilevante ai fini dell'imputabilità del ritardo nell'adempimento (vedi sent. Corte costituzionale n. 207 del 1994).

Normativa correlata