Cass. civ. n. 12640 del 17 dicembre 1998
Testo massima n. 1
Correttamente il giudice d'appello si limita alla conferma della sentenza di primo grado ove il lavoratore appellante abbia domandato la determinazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati successivamente a tale sentenza, per essere già questa – recante la condanna al pagamento del credito del lavoratore con rivalutazione ed interessi fino al soddisfo – del tutto idonea a realizzare compiutamente la pretesa dell'appellante, atteso che tale pronuncia non ha, differentemente che nel caso dei crediti di valore, l'effetto di trasformare il credito di lavoro che è e rimane un credito di valuta, bensì essa contiene il mero accertamento della natura indicizzata del credito e delle modalità con le quali opera in concreto l'automatismo stabilito dalla legge.