Cass. civ. n. 11890 del 24 novembre 1998
Testo massima n. 1
La facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 214 c.p.c. secondo cui «gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore», postula un significato dell'espressione «avente causa» contrapposta a quella di «erede» e designa colui che succede in forza di un atto a titolo particolare e non chiunque possa trarre un vantaggio mediato e diretto dalla caducazione della scrittura che si intende disconoscere.