Cass. civ. n. 11743 del 20 novembre 1998

Testo massima n. 1


Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione della sentenza penale ai fini civili è un giudizio di rinvio in sede civile e grado d'appello cui sono applicabili le disposizioni dell'art. 394 c.p.c. relative ai limiti propri dello stesso. Consegue che non è consentito l'allargamento del giudizio con l'intervento di terzi. Pertanto, chi non ha partecipato al processo penale, non può neanche intervenire adesivamente in sede di rinvio per gli interessi civili, a meno che non sia titolare, nei confronti di entrambe le parti di un diritto autonomo che la legittimerebbe a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'art. 404 c.p.c., al fine di escludere un pregiudizio giuridico attuale che dall'esecuzione della sentenza potrebbe derivargli.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE