Cass. civ. n. 1094 del 3 febbraio 1998

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il rimedio straordinario della revocazione è concesso non contro errori di criterio nell'estimazione del fatto, bensì contro l'errore di fatto propriamente detto, ossia quando il giudice non ha conosciuto, né potuto esaminare, gli elementi costitutivi del fatto, tanto da non statuire sul vero fatto controverso. Pertanto, nel caso in cui il giudice ha così giudicato non perché non conoscesse i fatti o i documenti, ma in quanto ha ritenuto che la notificazione di un provvedimento esibito in giudizio costituisse la notificazione del provvedimento impugnato, egli non ignorava i documenti, ma li ha erroneamente interpretati, confondendoli tra loro ed incorrendo, quindi, in un tipico errore di interpretazione del fatto che deve essere oggetto di ricorso per cassazione (art. 360 n. 5 c.p.c.).

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