Cass. civ. n. 9345 del 22 settembre 1997

Testo massima n. 1


L'illegittima estromissione di una parte, che ai sensi dell'art. 354 c.p.c. impone la rimessione della causa dal giudice d'appello a quello di primo grado, si realizza solo quando quest'ultimo emetta una sentenza a contraddittorio non integro, per avere impedito ad una delle parti di parteciparvi.

Normativa correlata