Cass. civ. n. 6416 del 14 luglio 1997

Testo massima n. 1


Qualora in accoglimento del ricorso della parte civile la Corte di cassazione annulli la sentenza penale limitatamente alle disposizioni civili con rinvio della causa al giudice civile competente in grado in appello, questi è chiamato a compiere il riesame della controversia nei limiti tracciati dal giudicato penale.

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