Cass. civ. n. 2693 del 26 marzo 1997

Testo massima n. 1


Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, l'ordinanza, con la quale la corte d'appello neghi la modificazione dei provvedimenti provvisori inerenti ai rapporti fra i coniugi medesimi e la prole, sotto il profilo che tale modificazione sia preclusa dalla fase del processo e che la relativa problematica debba essere affrontata in sede di decisione della causa, non integra pronuncia sulla competenza, ma risolve questioni meramente «interne» al procedimento, circa i modi ed i tempi per provvedere su quei rapporti, e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per regolamento di competenza.