Cass. civ. n. 11234 del 13 novembre 1997

Testo massima n. 1


Pur dovendo la natura pericolosa di un'attività derivare da una specifica previsione legislativa, e pur non potendosi considerare pericolosa ex se l'attività di navigazione aerea, la applicazione della norma di cui all'art. 2050 c.c. è legittimamente esclusa, al riguardo, solo quando tale attività rientri nella normalità delle condizioni previste, in osservanza di piani di volo, di condizioni di sicurezza, di ordinarie condizioni atmosferiche, tornando detta norma, per contro, a spiegare efficacia tutte le volte in cui la navigazione aerea risulti esercitata in condizioni di anormalità o di pericolo.