Cass. civ. n. 5955 del 1 luglio 1996
Testo massima n. 1
Dal combinato disposto degli artt. 83, 91, 92 e 365 c.p.c. si desume che il difensore senza procura è parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità.