Cass. civ. n. 5790 del 22 giugno 1996

Testo massima n. 1


In caso di ritardato pagamento dei compensi dovuti per prestazioni professionali ad ingegneri ed architetti non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., in materia di interessi e rivalutazione, salvo che nei rapporti di durata aventi i caratteri della parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3. Tuttavia è configurabile il diritto, oltre che agli interessi legali secondo la disciplina di cui all'art. 9 della legge n. 143 del 1949 di approvazione della tariffa professionale, al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c., purché sia fornita la relativa prova.

Normativa correlata