Cass. civ. n. 3816 del 22 aprile 1996

Testo massima n. 1


Il carattere «chiuso» del giudizio di rinvio (art. 394 comma terzo c.p.c.) comporta, anche nel rito del lavoro, il divieto per le parti di prendere conclusioni diverse e di svolgere attività assertive e probatorie, eccettuato il giuramento decisorio, diverse da quelle già espletate nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza di cassazione. Ne deriva, che al di fuori della predetta ipotesi, è inammissibile in sede di rinvio la prova testimoniale già dedotta tardivamente in appello, non comportando lo svolgimento del giudizio di rinvio alcuna riapertura dei termini processuali.

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