Cass. civ. n. 2462 del 21 marzo 1996

Testo massima n. 1


La circostanza che il prestatore d'opera continuativa e coordinata si avvalga dell'apporto di due lavoratori subordinati non consente di per sé l'esclusione del carattere prevalentemente personale (dell'opera anzidetta) richiesto per la configurabilità di un rapporto di para-subordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c. (con conseguente devoluzione della relativa controversia alla competenza del giudice del lavoro), ove non risultino elementi atti a superare la presunzione, connessa all'esiguità del loro numero, della marginalità dell'opera dei dipendenti rispetto all'opera personale del datore di lavoro dei medesimi.