Cass. civ. n. 9471 del 8 settembre 1995
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui la notificazione di un atto a più parti rappresentate in giudizio dallo stesso procuratore ad litem deve essere effettuata, a pena di inesistenza, mediante consegna di tante copie quante sono le parti rappresentate, non applicabile nel caso in cui una persona fisica cumuli in sé la qualità di rappresentante sul piano sostanziale di più parti, non riguarda a maggior ragione l'ipotesi in cui una parte venga evocata in giudizio sia in proprio che in qualità di erede, essendo in tal caso sufficiente la notificazione di un solo atto attesa l'unicità del soggetto sul piano sostanziale.