Cass. civ. n. 8412 del 1 agosto 1995

Testo massima n. 1


Un'attività di consulenza in favore di un'azienda, ove prestata (pur se continuativa e coordinata all'attività dell'azienda stessa) non già da un singolo professionista ma indistintamente dai professionisti associati nell'ambito di uno studio, difetta in radice – per la stessa identità collettiva del soggetto che la svolge – di quel profilo personale, o almeno prevalentemente personale, della parasubordinazione che costituisce indispensabile connotato del requisito della parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c.

Normativa correlata