Cass. civ. n. 7822 del 19 luglio 1995

Testo massima n. 1


Il ricorso per cassazione proposto come impugnazione autonoma dalla parte alla quale sia già stato notificato ricorso avverso la medesima sentenza vale come ricorso incidentale se notificato e depositato nei termini per quest'ultimo previsti, sicché il ricorso incidentale successivamente proposto dalla stessa parte va dichiarato inammissibile per avvenuta consumazione del potere di impugnazione ed il suo contenuto ha soltanto valore di controricorso.

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