Cass. civ. n. 7748 del 15 luglio 1995
Testo massima n. 1
La procedura di correzione degli errori materiali, prevista dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è applicabile anche alla sentenza dichiarativa di fallimento, atteso che le ragioni di economia processuale che hanno indotto il legislatore a prevedere, per l'eliminazione di errori che non incidono nella sostanza del giudizio, una procedura semplificata rispetto a quella delle impugnazioni, sono, nel caso della detta sentenza, ancora più stringenti, tenuto conto delle speciali ragioni d'urgenza e di tempestività cui è informata la disciplina della procedura fallimentare.