14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 282 del 7 febbraio 1972
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in Massimario
Testo massima n. 1
Anche nell’ipotesi di negozio per il quale la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, la revoca della proposta non è soggetta a tale forma, essendo solo indispensabile che essa sia fatta in modo tale da essere conosciuta dall’altra parte e sia emessa prima che al proponente sia giunta notizia dell’accettazione.
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