14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2858 del 8 maggio 1985
Posted at 16:30h
in Massimario
Testo massima n. 1
La norma di cui all’art. 1327 c.c. [ esecuzione del contratto prima della prestazione dell’accettante ] non è applicabile ad altre ipotesi che non siano quelle da esso specificamente indicate, con la conseguenza che il contratto s’intende concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione soltanto nei casi previsti dal primo comma di detto articolo: espressa richiesta nel proponente, natura dell’affare o uso, che impongano l’esecuzione della prestazione senza una preventiva risposta.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]