Cass. civ. n. 1241 del 2 febbraio 1995

Testo massima n. 1


Anche nelle controversie del lavoro ed in quelle agrarie assoggettate al medesimo rito, il principio dell'immutabilità del collegio riguarda esclusivamente la fase della discussione e della decisione della causa e non già anche la fase istruttoria, che potrebbe svolgersi in una o più udienze precedenti, dato che la concentrazione in una sola udienza, della trattazione e della decisione della causa, prescritta dall'art. 420 c.p.c., non esclude la possibilità che il procedimento si svolga in una pluralità di udienze di mero rinvio; pertanto, non dà luogo a nullità la circostanza che una controversia sia stata decisa da un collegio che risulti, quanto alla sua composizione, identico a quello che ha partecipato all'udienza di discussione della causa, ma parzialmente diverso da quello che, in precedente udienza, abbia ammesso le prove.

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