Cass. civ. n. 11581 del 7 novembre 1995
Testo massima n. 1
Rientrano nell'ambito della cosiddetta parasubordinazione, con conseguente assoggettamento delle relative controversie al rito del lavoro, tutti quei rapporti che, a condizione che abbiano per oggetto una prestazione coordinata e continuativa a carattere prevalentemente personale, riguardino prestazioni di facere riconducibili allo schema generale del lavoro autonomo, ancorché rientranti in figure contrattuali tipiche, non ostandovi il fatto che il prestatore d'opera svolga la propria attività in autonomia e con responsabilità e rischi propri. Il suddetto requisito della personalità della prestazione – il quale postula la preminenza dell'attività lavorativa rispetto al capitale investito – sussiste anche se il prestatore utilizza, in forma meramente secondaria, il lavoro svolto da altri soggetti, siano questi lavoratori dipendenti o familiari.