Cass. civ. n. 9705 del 17 novembre 1994
Testo massima n. 1
Con riguardo a liquidazione coatta amministrativa di compagnia di assicurazione, il trattamento di favore riconosciuto al credito del lavoratore dipendente – per effetto della declaratoria d'incostituzionalità (Corte cost. sent. n. 204 del 1989) del combinato disposto degli artt. 59 l. fall. e 429, comma 3, c.p.c., nella parte in cui non prevede la rivalutazione di detto credito tra l'apertura del fallimento e la definitività dello stato passivo, nonché degli artt. 55, comma 1, e 54, comma 3, l. fall., nella parte in cui non estendono il privilegio agli interessi dovuti su tali crediti nel periodo successivo alla dichiarazione di fallimento – non si estende ai crediti derivanti dai rapporti di agenzia, per i quali opera l'originaria disciplina della legge fallimentare, non essendo riferibili agli agenti, in quanto lavoratori autonomi, i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione (come rilevato da Corte cost., ord. 20 aprile 1989, n. 226); con la conseguenza che i crediti derivanti dallo scioglimento del rapporto di agenzia non sono suscettibili di rivalutazione successivamente all'inizio della liquidazione coatta amministrativa; mentre i correlativi interessi, decorrenti in pendenza della procedura, devono essere collocati in chirografo.