Cass. civ. n. 9164 del 5 novembre 1994
Testo massima n. 1
In caso di mancata riunione di più impugnazioni ritualmente proposte contro la stessa sentenza, la decisione di una delle impugnazioni non determina l'improcedibilità della altre, sempre che non si venga a formare il giudicato sulle questioni investite da queste ultime, dovendosi attribuire prevalenza – in difetto di previsioni sanzionatorie da parte dell'art. 335 c.p.c. – alle esigenze di tutela del soggetto che ha proposto l'impugnazione rispetto a quelle della economia processuale e della teorica armonia dei giudicati. (Nella specie: la Suprema Corte ha preso in esame un ricorso incidentale che, ritualmente proposto nelle forme specificamente previste dalla legge, non era stato riunito con il ricorso principale, su cui la Corte aveva già provveduto cassando con rinvio la sentenza impugnata; il ricorso incidentale è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse, dato che lo stesso avrebbe dovuto essere ritenuto assorbito a seguito dell'accoglimento del ricorso principale).