Cass. civ. n. 8895 del 28 ottobre 1994
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione, nel quale manca, propriamente, la costituzione delle parti, non è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio quando la parte che deve necessariamente parteciparvi, alla quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione, abbia spiegato la propria attività difensiva con controricorso.