Cass. civ. n. 6699 del 16 luglio 1994
Testo massima n. 1
L'impugnazione di falso riflettente atti e documenti che abbiano attinenza con il giudizio di legittimità postula l'osservanza delle formalità previste dall'art. 221 c.p.c. e deve esternarsi con inequivoca manifestazione di volontà, specie allorché debba essere desunta attraverso un'attività interpretativa del contenuto del controricorso. (Nella specie la Suprema Corte ha escluso che l'univoca manifestazione di volontà del controricorrente nel senso anzidetto fosse ravvisabile nel «sospetto» espresso nel controricorso in ordine alla sottoscrizione del mandato speciale al difensore da parte del ricorrente).