Cass. civ. n. 3137 del 30 marzo 1994

Testo massima n. 1


Il ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione ancorché rese in sede di regolamento di competenza, è soggetta, ai sensi dell'art. 400 c.p.c. (prima dell'entrata in vigore dell'art. 391 bis c.p.c., introdotto dalla L. 26 novembre 1990, n. 353), al rito ordinario previsto per il procedimento di legittimità, con la conseguenza che la replica difensiva dell'intimato, pure in detta ipotesi, deve osservare le modalità prescritte dall'art. 370 c.p.c. per il controricorso.

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