Cass. civ. n. 1928 del 25 febbraio 1994
Testo massima n. 1
L'irregolarità del precetto, con riguardo alla sua notificazione ad opera di ufficiale giudiziario incompetente, non può essere dedotta con opposizione agli atti esecutivi atteso che non rientra tra i vizi del precetto che nel sistema delineato in via tassativa dal secondo comma dell'art. 617 c.p.c. possono dare luogo ad opposizione agli atti esecutivi e che sono solo quelli che configurano la nullità dell'atto, o per la mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo di mettere in mora il debitore (art. 156, secondo comma, c.p.c.), o per la inosservanza delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata copia dell'atto, ovvero per incertezza della stessa persona o della data (art. 160 c.p.c.), o per la ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 480 stesso codice.