Cass. civ. n. 889 del 12 novembre 1993

Testo massima n. 1


La previsione dell'art. 221 c.p.c., relativa alla possibilità che la querela di falso venga proposta dalla parte personalmente, con dichiarazione da essa sottoscritta, è da ritenere osservata allorché tale proposizione avvenga, con inequivoca manifestazione di volontà in tale senso, nel contesto del ricorso per cassazione, che rechi la personale sottoscrizione del ricorrente, oltre quella dei suoi difensori.