Cass. civ. n. 6312 del 5 giugno 1993

Testo massima n. 1


Nel pignoramento presso terzi, la fissazione dell'udienza per la dichiarazione dell'obbligo del terzo senza il rispetto del termine di cui agli artt. 543, terzo comma, e 501 c.p.c., non dà luogo, nei confronti del terzo, a nullità dell'atto di pignoramento, atteso che se tale termine non gli consente di organizzare la propria condotta in vista della dichiarazione da rendere, non gli impedisce tuttavia di farla in prosieguo, con effetti identici, cioè nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, rilevando in tal caso il mancato rispetto del termine suddetto solo come elemento da tenere in considerazione ai fini della regolazione delle spese processuali.

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