Cass. civ. n. 4689 del 21 aprile 1993

Testo massima n. 1


Ai sensi del combinato disposto degli artt. 395 e 396 c.p.c. la revocazione è ammessa soltanto contro le sentenze pronunziate in grado di appello o in unico grado, mentre la sentenza di primo grado è suscettibile di tale rimedio solo quando sia scaduto il termine per l'appello e si tratti di revocazione, così detta straordinaria, per i motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395. Ne consegue che la sentenza ancora appellabile non è in alcun caso suscettibile della revocazione, i cui motivi possono essere fatti valere con l'appello, quale rimedio normale ed illimitato all'ingiustizia della decisione.

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