Cass. civ. n. 3914 del 1 aprile 1993
Testo massima n. 1
Quando la querela di falso sia stata proposta in corso di causa per contestare che certe dichiarazioni siano state rese dalla parte o che certi fatti siano avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, ed, in altri termini, per opporre la falsità ideologica dell'atto pubblico, l'esame che è demandato al giudice della causa principale sulla rilevanza del documento al fine dell'autorizzazione della presentazione della querela comprende anche la valutazione della natura di atto pubblico o di scrittura privata del documento, dato che da questo dipende la sua efficacia probatoria.