Cass. civ. n. 3602 del 25 marzo 1993

Testo massima n. 1


Nel caso di conferimento del mandato anche nell'interesse del mandatario, il mandante conserva la disponibilità del rapporto sostanziale affidato solo in gestione al mandatario, il quale non acquista la titolarità della situazione sostanziale e svolge, quindi, pur sempre la propria attività per conto altrui.

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