Cass. civ. n. 3379 del 22 marzo 1993

Testo massima n. 1


L'omissione dell'avviso dell'espropriazione ai creditori che vantano sul bene espropriato un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri (art. 498 c.p.c.) è causa di una pregiudizievole irregolarità denunciabile con l'opposizione agli atti esecutivi, nel termine previsto dall'art. 617 c.p.c., mentre, ove l'opposizione sia proposta dal debitore, questi deve spiegarla non oltre l'udienza fissata per l'autorizzazione alla vendita.